La Pipeline e i Prodotti

 

Menarini investe continuamente nella scienza e nelle tecnologie all'avanguardia per lo sviluppo di una pipeline di nuovi prodotti che facciano la differenza nella vita dei pazienti affetti da gravi patologie.

Menarini è un’azienda privata completamente integrata con una lunga storia di collaborazioni di successo in tutto il Mondo.
In Menarini abbiamo una conoscenza ed esperienza consolidata frutto della nostra capacità di Ricerca & Sviluppo nelle aree terapeutiche chiave, accompagnate da un’eccellente presenza capillare in tutto il Mondo.

Condividi la tua idea

Il nostro Team dedicato di Business Development è impegnato a valutare ed esplorare nuove opportunità innovative.

 

Dalla distribuzione di pasti e medicinali, dai kit per andare a scuola alla promozione dello sport all'aiuto per le donne in gravidanza: essere responsabili, per noi di Menarini, significa tradurre le buone intenzioni in sforzi concreti. Aiutando gli altri diamo il nostro contributo a migliorare il mondo che ci circonda, a partire da noi.

I Nostri Valori

Ogni giorno mettiamo in pratica i nostri valori. 4 valori, che hanno dato vita a Menarini e ne hanno forgiato la storia.

Che cosa rende davvero Menarini unica? La diversità ed autenticità del nostro valore più importante - le Persone.
La nostra diversità culturale ci aiuta a guidare l'innovazione, ad adattarci ai cambiamenti di mercato, ad affrontare le sfide, ad ispirare idee e a promuovere la nostra crescita.

Offerte di lavoro su Linkedin

Chi lavora in Menarini fa la differenza, ogni giorno.

Condizioni Generali per l’acquisto di beni e l’esecuzione di servizi

Slider Data-Privacy

Condizioni Generali per l’acquisto di beni e l’esecuzione di servizi

Le presenti Condizioni Generali per l’acquisto di beni e l’esecuzione di servizi (“Condizioni Generali”) regolano la fornitura dei beni e/o l’esecuzione dei servizi descritti e quotati nell’ordine di acquisto (“Ordine”) da parte della società ivi indicata come fornitore / provider (“Società”) per la società del Gruppo Menarini ivi indicata come ricevente (“Menarini”).

Le presenti Condizioni Generali e l’Ordine di seguito congiuntamente denominate “Contratto”. La Società e Menarini di seguito individualmente denominate “Parte” e congiuntamente “Parti”.

1. Oggetto

1.1. La Società si impegna a consegnare a Menarini i beni e/o eseguire i servizi dettagliatamente descritti nell’Ordine, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all’Ordine stesso, delle presenti Condizioni Generali - ove applicabili - e di ogni normativa di volta in volta applicabile.

1.2. La Società dichiara e garantisce di non trovarsi in alcuna situazione di impedimento, né giuridico né di fatto, all’adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto e di disporre delle competenze, dei mezzi, delle strutture, del personale e quant’altro necessario per la corretta fornitura dei beni e/o esecuzione dei servizi.

1.3. (Se applicabile) Uso di Sistemi di Intelligenza Artificiale da parte della Società. Nella misura in cui la Società utilizzi qualsiasi sistema di intelligenza artificiale come strumento o componente (“IA”) per l’esecuzione dei servizi o la generazione dei Risultati (come di seguito definiti), la Società sarà pienamente responsabile nei confronti di Menarini per la conformità dell'IA alle leggi e ai regolamenti applicabili e per la qualità, l'accuratezza e l'affidabilità di qualsiasi output generato dalle interazioni della Società con l'IA che possa essere utilizzato in relazione ai servizi e/o ai Risultati. La Società rimarrà responsabile nei confronti di Menarini per la sicurezza di qualsiasi Informazione Confidenziale (come di seguito definita) che possa essere utilizzata all'interno dell'IA, o caricata su di essa, in conformità con l’Articolo 3 del presente Contratto. In nessun caso la Società potrà utilizzare un'IA che: (i) utilizzi le Informazioni Confidenziali di Menarini caricate nell'IA per migliorare l'IA stessa, salvo previa ed espressa autorizzazione scritta di Menarini; (ii) possa mettere a rischio i diritti di proprietà intellettuale di Menarini.

2. Corrispettivo

Quale corrispettivo per la consegna dei beni e/o per l’esecuzione dei servizi, Menarini si impegna a corrispondere alla Società le somme dettagliatamente indicate nell’Ordine, secondo i termini di pagamento ivi indicati.

3. Confidenzialità

3.1. La Società si impegna a mantenere il presente Contratto e tutte le informazioni ricevute da Menarini ai fini dell’esecuzione del presente Contratto (di seguito “Informazioni Confidenziali”) nel più stretto riserbo, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di Menarini ed a non utilizzarle per finalità diverse dall’esecuzione del presente Contratto. Resta inteso tra le Parti che la Società potrà divulgare le suddette Informazioni Confidenziali ai propri dipendenti (di seguito “Personale”), nei limiti in cui la divulgazione a questi soggetti risulti essere strettamente necessaria per l’esecuzione del presente Contratto. Resta inteso che la Società dovrà ottenere dal proprio Personale a cui verranno divulgate le Informazioni Confidenziali l’impegno a trattare tali Informazioni Confidenziali secondo regole di confidenzialità e non-uso non meno stringenti di quelle contenute nel presente Articolo 3. La Società sarà responsabile per qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzata delle Informazioni Confidenziali ad opera del proprio Personale.

Menarini avrà il diritto di divulgare l'esistenza e il contenuto del presente Contratto, così come ogni informazione eventualmente ottenuta dalla Società, alle proprie società affiliate, ai propri partner e appaltatori e ai partner e appaltatori delle proprie società affiliate.

3.2. Gli obblighi di segretezza di cui al presente Contratto non si applicheranno a quelle Informazioni Confidenziali che: (i) al momento della loro comunicazione da parte di Menarini siano già note al pubblico; (ii) dopo la loro comunicazione da parte di Menarini divengano note al pubblico per mezzo di pubblicazioni o altrimenti, eccetto il caso di violazione del presente Contratto da parte della Società; (iii) siano già in possesso della Società al momento della loro comunicazione da parte di Menarini, purché tali informazioni non siano state acquistate, direttamente o indirettamente, da Menarini; e (iv) siano pervenute legittimamente alla Società da terzi, purché non si tratti di terzi che avevano ricevuto tali informazioni, direttamente o indirettamente, da Menarini. La Società dovrà fornire adeguata prova dell’applicabilità delle sopra descritte circostanze.

3.3. Alla scadenza del presente Contratto o, se antecedente, alla data di recesso o risoluzione dello stesso, la Società dovrà prontamente restituire a Menarini ogni documento incorporante Informazioni Confidenziali, senza trattenerne alcuna copia.

3.4. Gli obblighi di segretezza e di non-uso di cui al presente Contratto rimarranno vincolanti, oltre che per tutto il periodo di durata del presente Contratto, finché ogni singola parte delle Informazioni Confidenziali non ricadrà in una delle esclusioni di cui al precedente Articolo 3.2.

3.5. La Società gestirà i rischi per la sicurezza dei sistemi di rete e informativi utilizzati nell'esecuzione dei servizi e preverrà o minimizzerà l'impatto degli incidenti sui servizi e/o sui Risultati. Con riferimento alle Informazioni Confidenziali di Menarini divulgate ai sensi del presente Contratto, la Società dichiara e garantisce di aver implementato e si impegna a mantenere in vigore fino a quando le Informazioni Confidenziali di Menarini saranno conservate:

  • (a) un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (inclusa, a titolo esemplificativo, la crittografia in transito e a riposo) e i relativi processi di controllo e monitoraggio per garantire che la sicurezza delle informazioni sia gestita in conformità con esso;
  • (b) misure appropriate per proteggere la sicurezza delle Informazioni Confidenziali fisiche ed elettroniche (incluse, a titolo esemplificativo, la protezione da incendi e acqua, la prevenzione di temperature estreme, l'alimentazione di emergenza per le aree pertinenti e la protezione dell'accesso - per le Informazioni Confidenziali fisiche - e la protezione antivirus, la protezione dell'interfaccia, il rilevamento degli attacchi, il backup dei dati e la registrazione - per le Informazioni Confidenziali elettroniche);
  • (c) un processo di gestione degli incidenti di sicurezza; e
  • (d) un piano di disaster recovery completo per garantire, inter alia, la continuità dei servizi. Tale piano dovrà includere:
    • (i) backup regolari e sicuri di tutte le Informazioni Confidenziali di Menarini, incluse le Informazioni Confidenziali (se presenti) relative all'utilizzo dei servizi o dei Risultati da parte di Menarini;
    • (ii) la capacità di recuperare e ripristinare prontamente dette Informazioni Confidenziali in caso di incidente di sicurezza, interruzione significativa o compromissione dei servizi;
    • (iii) misure per prevenire qualsiasi perdita, cancellazione, corruzione o alterazione delle Informazioni Confidenziali dei servizi, comprese le informazioni relative all'utilizzo dei servizi o dei Risultati da parte di Menarini, e
    • (iv) test periodici, almeno annuali, per convalidare l'efficacia del piano di disaster recovery. La Società fornirà a Menarini una copia dei risultati di questi test su richiesta di Menarini.

Su richiesta di Menarini, la Società fornirà a Menarini copie dei suddetti sistemi, misure, processi e piani.

La Società dichiara e garantisce che il suo Personale possiede competenze ed esperienza adeguate e sono adeguatamente formati per ottemperare al presente Contratto e ai requisiti di sicurezza qui stabiliti. La Società adotterà misure appropriate per gestire i rischi della catena di approvvigionamento relativi alla fornitura dei servizi e/o all'utilizzo dei Risultati da parte di Menarini, inclusi i rischi riguardanti i rapporti con i suoi fornitori, provider o subappaltatori. Senza indebito ritardo, una volta a conoscenza e in conformità con i requisiti di segnalazione degli incidenti delle leggi e dei regolamenti sulla sicurezza delle reti e delle informazioni - inclusa, a mero titolo esemplificativo, la Direttiva UE 2555/2022 e s.m.i. - applicabili a Menarini, la Società informerà Menarini per iscritto di qualsiasi incidente di sicurezza delle informazioni, potenziale o effettivo che sia o che possa essere rilevante per le Informazioni Confidenziali di Menarini o per i servizi. Tale comunicazione dovrà includere tutti i dettagli e la documentazione pertinenti disponibili al momento, incluso qualsiasi potenziale impatto transfrontaliero. La Società fornirà qualsiasi ulteriore informazione riguardante l'incidente, come ragionevolmente richiesto di Menarini.

Ai fini del presente Articolo 3.5, "sicurezza delle informazioni" e "sicurezza" significano la riservatezza delle Informazioni Confidenziali, nonché l'integrità, la disponibilità e l'autenticità di qualsiasi informazione, comprese le Informazioni Confidenziali.

4. Proprietà dei beni, risultati dei servizi e diritti di proprietà intellettuale

4.1. In caso di fornitura di beni da parte della Società, i beni saranno di proprietà esclusiva di Menarini. La proprietà e il rischio di perimento o danneggiamento dei beni passeranno a Menarini al momento della consegna, come concordata tra le Parti.

4.2. In caso di esecuzione dei servizi da parte della Società, tutti i risultati, le idee, le invenzioni, i dati, le informazioni, i documenti, le analisi, le soluzioni – brevettabili o meno - derivanti dall’esecuzione dei servizi ed ogni relativo diritto di proprietà intellettuale ("Risultati") saranno di sola ed esclusiva proprietà di Menarini. I Risultati dovranno essere considerati Informazioni Confidenziali di Menarini e dovranno essere trattati in conformità all’Articolo 3 sopra. La Società si impegna a cedere a Menarini qualsiasi diritto sui Risultati.

4.3. Ai sensi del presente Contratto, nessuna delle Parti vende, concede in licenza o trasferisce all’altra Parte qualsiasi diritto di proprietà intellettuale sviluppato, concepito o ridotto in pratica prima della data di entrata in vigore del presente Contratto o al di fuori e indipendentemente dall'ambito di applicazione del presente Contratto.

5. Beni e servizi difettosi

5.1. I beni consegnati e/o i servizi eseguiti dalla Società dovranno essere conformi alle caratteristiche descritte nell’Ordine e dovranno essere privi di difetti, errori, omissioni inadempienze o vizi.

5.2. Menarini si impegna a notificare alla Società qualsiasi vizio dei beni consegnati o qualsiasi errore, omissione o inadempienza nell’esecuzione dei servizi entro sessanta (60) giorni dalla scoperta del vizio e/o dell’errore, omissione o inadempienza. In tal caso, la Società dovrà, ad insindacabile discrezione di Menarini - senza pregiudizio di ogni altro rimedio di cui Menarini possa aver diritto di avvalersi e senza che ciò valga da limitazione della responsabilità della Società - porre in essere una delle seguenti attività: (i) sostituire il bene o correggere il vizio del bene, o correggere o ripetere la parte non conforme dei servizi, a spese della Società; o (ii) rimborsare a Menarini quanto già eventualmente pagato per la consegna dei beni o l’esecuzione dei servizi.

6. Clausola di manleva

6.1. La Società si impegna a risarcire, difendere, mantenere indenne e manlevata Menarini e le sue affiliate da e contro ogni perdita, spesa, costo, responsabilità, danno o reclamo di terzi in caso di: (i) dolo o colpa della Società; (ii) inadempimento del presente Contratto da parte della Società; e/o (iii) qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi derivante dai beni forniti o dai servizi eseguiti dalla Società ai sensi del presente Contratto.

6.2. Menarini si impegna a risarcire, difendere, mantenere indenne e manlevata la Società e le sue affiliate da e contro ogni perdita, spesa, costo, responsabilità, danno o reclamo di terzi in caso di: (i) dolo o colpa di Menarini; e/o (ii) inadempimento del presente Contratto da parte di Menarini.

7. Durata, recesso e risoluzione

7.1. Il presente Contratto produrrà i propri effetti vincolanti nei confronti delle Parti a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e rimarrà valido ed efficace tra le Parti fino alla completa fornitura dei beni e/o al completamento dei servizi previsti dal presente Contratto.

7.2. Menarini avrà il diritto di recedere, in qualsiasi momento ed a propria insindacabile discrezione, dal presente Contratto, dando alla Società un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

7.3. Ciascuna Parte potrà risolvere il presente Contratto in caso di violazione da parte dell’altra Parte degli obblighi di cui al presente Contratto, qualora la Parte inadempiente non abbia provveduto a sanare la propria inadempienza entro trenta (30) giorni dalla relativa notifica.

7.4. Nel caso di recesso o risoluzione del presente Contratto, fatto salvo il caso in cui la risoluzione sia imputabile alla Società, Menarini pagherà alla Società il corrispettivo per i beni effettivamente forniti e per i servizi effettivamente eseguiti dalla Società fino alla data del recesso o della risoluzione. In ogni caso, se applicabile, Menarini avrà diritto di ricevere tutti i Risultati dei servizi eseguiti fino al momento del recesso o della risoluzione.

8. Forza maggiore

Nel caso in cui l’esecuzione degli obblighi assunti dalle Parti con il presente Contratto fosse impedita da un evento al di fuori del ragionevole controllo di una delle Parti (quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, epidemie, pandemie, calamità naturali, provvedimenti governativi, guerre, incendi, inondazioni, esplosioni e tumulti popolari) e, comunque, da un evento non imputabile a negligenza o trascuratezza della stessa (di seguito “Causa di Forza Maggiore”), nessuna conseguenza e/o penalità potrà essere addebitata alla Parte inadempiente per la non osservanza dei termini e delle condizioni del presente Contratto, purché quest’ultima: (i) notifichi prontamente all’altra Parte per iscritto l’esistenza della Causa di Forza Maggiore e la presumibile durata della stessa; e (ii) si adoperi con tutti i mezzi a propria disposizione per rimuovere la Causa di Forza Maggiore, limitare gli effetti negativi sull’altra Parte e riprendere l’adempimento dei propri obblighi contrattuali.

9. Cessione e subappalto

Nessuna Parte potrà cedere o subappaltare in tutto o in parte il presente Contratto ad altro soggetto, in qualsiasi forma e per qualsiasi causa, se non previo consenso scritto dell’altra Parte; tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato. Fermo restando quanto sopra, Menarini avrà il diritto di eseguire le proprie obbligazioni ed esercitare i propri diritti di cui al presente Contratto tramite le proprie affiliate.

10. Privacy

10.1. Le Parti riconoscono che l'esecuzione del presente Contratto non comporta il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), del GDPR del Regno Unito, della Legge federale svizzera sulla protezione dei dati ("FAD") e di qualsiasi altra legge e regolamento applicabile in materia di protezione dei dati (collettivamente, "Regolamento").

10.2. Qualora, in qualsiasi momento, l'esecuzione del presente Contratto comporti il trattamento di dati ai sensi del Regolamento, le Parti riconoscono che: (i) il rispetto del Regolamento (compresi i provvedimenti applicabili delle autorità di controllo competenti), nonché la corretta attuazione di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative a tutela dei dati personali, è essenziale per l'esecuzione del presente Contratto, (ii) nella misura in cui le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, godranno di piena indipendenza decisionale in relazione alle finalità, ai metodi e agli strumenti del trattamento e alle misure di sicurezza applicate, le Parti agiscono in qualità di Titolari del Trattamento Indipendenti. In tali casi, se la Società ha sede al di fuori del SEE, del Regno Unito e della Svizzera, si applica l'Accordo sul Trasferimento dei Dati qui accluso sub Allegato B (modulo SCC 1) ("DTA"). Ciascuna Parte, agendo in qualità di Titolare del Trattamento Indipendente, fornirà assistenza ragionevole all'altra Parte nella gestione delle richieste degli interessati, delle richieste di informazioni da parte delle autorità di regolamentazione o degli incidenti relativi ai dati personali connessi alle informazioni scambiate ai sensi del presente Contratto; (iii) nella misura in cui la Società tratta dati personali per conto di Menarini, la Società agirà in qualità di Responsabile del Trattamento. In tali casi, se:

  • (a) la Società ha sede nel SEE, nel Regno Unito e in Svizzera, si applica l'Accordo sul Trattamento dei Dati qui accluso sub Allegato A ("DPA");
  • (b) la Società ha sede al di fuori del SEE, del Regno Unito e della Svizzera, si applica l'Accordo sul Trasferimento dei Dati qui accluso sub Allegato B (modulo SCC 2) ("DTA");

Nei casi (a) e (b) sopra indicati, la Società attuerà misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali, come specificato nelle Misure tecniche e organizzative qui accluse sub Allegato C. Alla scadenza o alla risoluzione del presente Contratto, la Società, a discrezione di Menarini, restituirà o cancellerà in modo sicuro tutti i dati personali trattati per conto di Menarini, a meno che la conservazione non sia richiesta dalla legge o giustificata da obblighi in corso. Per i trasferimenti di dati personali dal Regno Unito, si applica l'Addendum sul trasferimento internazionale dei dati alle Clausole contrattuali standard dell'UE (IDTA). Per i trasferimenti dalla Svizzera, le Clausole contrattuali standard devono essere interpretate in conformità con le linee guida dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

10.3. Ciascuna Parte accetta che i dati personali (ad esempio nomi, indirizzi e-mail e numeri di telefono aziendali) dei propri dipendenti, collaboratori e referenti coinvolti in qualsiasi modo nella negoziazione, esecuzione o adempimento del presente Contratto (collettivamente "Interessati") saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del Trattamento, per le finalità strettamente necessarie alla negoziazione, esecuzione o adempimento del presente Contratto, in conformità con le disposizioni previste nella rispettiva Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento, ove applicabile. L'Informativa sulla privacy di Menarini per fornitori, collaboratori e partner commerciali è pubblicata sul sito web www.menarini.com- Sezione Privacy e la Società si impegna a trasmettere l'Informativa di Menarini ai propri Interessati. La presente Sezione 10.3 si applica indipendentemente dal fatto che l'esecuzione del presente Contratto comporti o meno il trattamento di dati personali.

11. Rispetto della normativa e dei regolamenti applicabili

11.1. Nell’esecuzione del presente Contratto, la Società dovrà rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili, inclusi i seguenti:

  • a) (Leggi Anticorruzione e Principi Etici) La Società dichiara e garantisce che tutte le attività svolte, direttamente o indirettamente, ai sensi del presente Contratto, saranno svolte in conformità ai principi delle leggi anticorruzione applicabili (“Leggi Anticorruzione”).
  • La Società dichiara e garantisce di aver adottato ed efficacemente attuato un codice etico ed un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o procedure idonee ad assicurare la conformità alle Leggi Anticorruzione (“Compliance Program”).
  • b) (Leggi sul Commercio) La Società dichiara e garantisce a Menarini che qualsiasi attività svolta, direttamente e indirettamente, ai sensi del presente Contratto sarà condotta in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di commercio, sia nazionali che internazionali, compresi quelli che regolano le importazioni e le (ri)esportazioni o che riguardano le sanzioni commerciali e gli embarghi, quali le risoluzioni delle Nazioni Unite, i regolamenti dell'Unione Europea, le leggi del Regno Unito e le leggi degli Stati Uniti d'America (di seguito, congiuntamente, le “Leggi sul Commercio”).
  • c) (Leggi sulla sicurezza delle reti e delle informazioni) La Società riconosce che l’esecuzione del presente Contratto può rientrare nell'ambito di applicazione di qualsiasi legge e regolamento in materia di sicurezza delle reti e delle informazioni, compresa, a titolo esemplificativo, la Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2) (“Leggi sulla Sicurezza delle Reti e delle Informazioni”). Nella misura in cui ciò sia applicabile, la Società dovrà rispettare tutti i requisiti di tali Leggi sulla Sicurezza delle Reti e delle Informazioni, come di volta in volta modificate e implementate.

La Società dovrà, senza indebiti ritardi, supportare e cooperare con Menarini nella preparazione di qualsiasi presentazione e nell'adempimento di qualsiasi richiesta, ispezione, controllo o indagine da parte di un'autorità competente, di un ente normativo o di un ente certificatore, nonché dei loro incaricati.

11.2. Qualora siano contestate violazioni delle Leggi Anticorruzione, delle Leggi sul Commercio, delle Leggi sulla Sicurezza delle Reti e delle Informazioni o del Compliance Program commesse direttamente o indirettamente da parte della Società nell’esecuzione del presente Contratto, Menarini potrà:

  • a) diffidare la Società al puntuale rispetto delle disposizioni applicabili. Tale diffida potrà prevedere l’applicazione di un remediation plan, a totale carico della Società, che preveda misure correttive necessarie a risolvere le violazioni riscontrate;
  • b) in caso di inadempimento della summenzionata diffida o per le violazioni non sanabili o più gravi, risolvere il presente Contratto con effetti immediati.

12. Legge applicabile e foro competente

Il presente Contratto è soggetto all’applicazione della legge italiana, con esclusione delle norme di conflitto di attribuzione sulla legge applicabile e, in caso di controversie, si stabilisce sin d’ora la competenza esclusiva del foro di Firenze (Italia).

13. Disposizioni varie

13.1. (Indipendenza delle Parti) Con il presente Contratto le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza di una Parte nei confronti dell’altra, né limitare in alcun modo l’autonomia giuridica di alcuna delle Parti, che dovranno pertanto rimanere soggetti distinti ed indipendenti. Resta inteso che il presente Contratto in nessun caso autorizza la Società ad agire quale agente o rappresentante di Menarini, né a prestare alcuna garanzia o ad assumere diritti e/o obblighi in nome e/o per conto di Menarini.

13.2. (Intero accordo) Il presente Contratto sostituisce ogni precedente accordo scritto o verbale tra le Parti relativamente all’oggetto del Contratto stesso e costituisce l’unico accordo tra le Parti sul presente oggetto. Sono escluse e non applicabili eventuali condizioni generali della Società e/o qualsiasi modifica alle presenti Condizioni Generali non preventivamente concordata per iscritto dalle Parti. In caso di discrepanze tra le presenti Condizioni Generali e l'Ordine, l'Ordine prevarrà esclusivamente per le questioni economiche, mentre le presenti Condizioni Generali prevarranno per qualsiasi altra questione.

13.3. (Invalidità di clausole) Nel caso in cui una qualsiasi disposizione contenuta nel presente Contratto dovesse essere oggetto di una dichiarazione di invalidità da parte di un’autorità competente ad emetterla, tale dichiarazione di invalidità non si estenderà alle altre disposizioni del Contratto. Le Parti si impegnano sin d’ora a rinegoziare in buona fede la previsione eventualmente dichiarata invalida, in modo da sostituirla con un’altra il più possibile rispondente ai termini ed alle condizioni originariamente previste.

13.4. (Rinuncia) Il mancato esercizio, ad opera di una delle Parti, di un qualsiasi diritto fondato su questo Contratto non verrà ritenuto rinuncia a tale diritto o ad altri diritti nascenti dal Contratto stesso, né decadenza od impedimento a far valere tali diritti in un momento successivo, salvo il caso di rinuncia espressamente formalizzata per iscritto e debitamente firmata dalla Parte rinunciante.

13.5. (Clausola di prevalenza) Nell’eventualità di conflitti tra le presenti Condizioni Generali e l’Ordine, i termini e le condizioni delle presenti Condizioni Generali dovranno essere considerati prevalenti.

13.6. (Modifiche) Ogni modifica alle condizioni ed ai termini indicati nel presente Contratto dovrà risultare da atto scritto e firmato da entrambe le Parti.

13.7. (Audit) Menarini, direttamente o tramite un suo incaricato, può, in qualsiasi momento durante la durata del presente Contratto, con un preavviso scritto di 5 (cinque) giorni lavorativi (salvo nei casi di ispezioni urgenti o regolamentari per le quali può essere fornito un preavviso più breve o nessun preavviso), ispezionare e effettuare un audit alla Società (compresi i suoi subappaltatori), presso le sue strutture o a distanza, allo scopo di valutare l’osservanza da parte della Società al presente Contratto, nonché a qualsiasi legge, regolamento o policy applicabile e/o l’uso da parte della Società del corrispettivo ricevuto ai sensi del presente Contratto. La Società dovrà mantenere registri completi e accurate che documentino la sua conformità al presente Contratto e dovrà rendere tali registri prontamente disponibili a Menarini su richiesta ragionevole. La Società dovrà rispondere alle richieste di informazioni o documentazione di Menarini entro cinque (5) giorni lavorativi, o entro un (1) giorno lavorativo nel caso di presentazione, ispezione, controllo o indagine di tipo regolamentare. La mancata risposta tempestiva a tali richieste costituisce una violazione grave del presente Contratto. Se Menarini identifica delle carenze durante un'ispezione o un audit, la Società dovrà adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per porre rimedio a tali carenze entro un termine ragionevole concordato con Menarini. Qualora le carenze non fossero sanabili o la Società non riuscisse a porvi rimedio entro i termini concordati con Menarini, Menarini avrà il diritto di risolvere con effetto immediato il presente Contratto mediante comunicazione scritta alla Società. Tutte le informazioni ottenute da Menarini durante un'ispezione o una verifica saranno trattate da Menarini come informazioni riservate della Società.

(Validità delle clausole) Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7.4, 11, 12 e 13 continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine di validità e/o efficacia del presente Contratto per qualunque causa intervenuto.